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Associazione Statuto


Costituzione

Art. 1) E' costituita un'Associazione denominata "ADISE - Associazione Italiana Direttori Sportivi".

Sede e durata
Art. 2)La sede legale dell' Associazione è in Bologna, Via De’ Marchi n. 4/2. L'Associazione potrà anche aprire sedi distaccate ed altri uffici in località diverse dalla sede legale.
L'Associazione ha durata fino al 31 ( trentuno) dicembre 2050 ( duemilacinquanta).

Scopi

Art. 3) L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro e si propone:
a) di rappresentare gli associati ad ogni livello, di tutelarne il titolo e la dignità professionale, di promuoverne lo sviluppo tecnico e culturale, di controllarne la condotta e di attuare tutte quelle iniziative che tendano al miglioramento e al perfezionamento professionale:
b) di istituire corsi di aggiornamento professionale e di formulare le regole di
condotta fra associati nel rispetto della lealtà di comportamento:
c) di promuovere studi per la migliore formulazione della normativa di interesse specifico per gli associati;
d) di tenere informati i propri associati sulla evoluzione legislativa e regolamentare relativamente ai settori normativi che li riguardano.

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 4) Possono assumere la qualità di socio dell'Associazione, i soggetti iscritti nell' Elenco Speciale dei Direttori Sportivi istituito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con C.U. n. 61/A del 13 giugno 1991. All'interno dell'Associazione sarà possibile individuare diverse categorie professionali nelle quali inquadrare singoli soci a seconda del loro settore di specializzazione, in analogia con le figure professionali individuate dal Manuale Uefa, approvato dal Consiglio Federale il 31 luglio 2003 e pubblicato dalla FIGC con Comunicato Ufficiale n. 78/A.
L’Associazione può, inoltre, consentire, previa specifica delibera del Consiglio Direttivo e superamento di appositi corsi di formazione destinati a tali soggetti, purché sussista piena legittimazione regolamentare a tale inquadramento, l’iscrizione di soggetti operanti nel settore dilettantistico, le cui mansioni siano, comunque, inquadrabili e qualificabili secondo i criteri di cui al primo comma del presente articolo.
Possono assumere la qualità di socio onorario coloro che, per particolari ragioni di benemerenza e su proposta del Consiglio Direttivo, vengano proclamati, ad personam, Soci d'onore dall'Assemblea. Essi hanno i diritti dei soci effettivi, nonché il dovere di rispettare lo statuto, i regolamenti dell'Associazione e le norme dall'ordinamento sportivo.

RECESSO, SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Art. 5) L'associato può recedere in ogni tempo dalla Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Detto recesso ha effetto con lo scadere della stagione sportiva in corso, purché sia presentato tre mesi prima dello scadere della stagione calcistica stessa. La sospensione dell’associato si verifica di diritto quando questi abbia subito la sanzione sportiva dell’inibizione o della squalifica, non definitiva, per un periodo superiore a sei mesi e/o quando lo stesso si venga a trovare in una delle situazioni di incompatibilità.
La sospensione dell’associato si verifica di diritto anche quando questi risulti in mora nel pagamento della quota associativa da almeno due stagioni sportive consecutive, e tale condizione permanga al momento della chiusura del periodo stabilito per la sessione di mercato “straordinaria” della seconda stagione.
La delibera di sospensione, peraltro, può essere adottata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza assoluta dei componenti, nei seguenti casi:
  • in via cautelativa, fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni, quando è in corso l’accertamento di circostanze che potrebbero condurre all’esclusione dell’associato;
  • in via disciplinare, fino ad un massimo di sei mesi, quando l’associato abbia posto in essere atti contrari agli interessi associativi o comportamenti che incidono sulla dignità o correttezza professionale;
  • sia in mora da oltre un mese con il pagamento della quota associativa. L’associato, destinatario del provvedimento di sospensione, può ottenere la revoca della sospensione, previo regolare versamento:
  • di tutte le quote non corrisposte, nella misura dell’intero, se la morosità non superi tre stagioni sportive;
  • di tutte le quote non corrisposte, nella misura dell’intero, per le prime tre stagioni sportive, e del 50% per le stagioni sportive successive, se la morosità superi le tre stagioni sportive.
L’esclusione di un associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza assoluta dei componenti, quando l’associato:
* abbia subito una condanna sportiva definitiva superiore a dodici mesi;
* abbia posto in essere gravi atti contrari agli interessi dell’Associazione o comportamenti gravemente pregiudizievoli della dignità professionale;
* sia in mora nel pagamento della quota associativa da oltre un anno;
* in ogni caso, il Consiglio Direttivo può irrogare nei confronti degli associati, con la maggioranza assoluta dei componenti, una delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi e/o accertati, anche con pronuncia da parte degli organi di giustizia sportiva divenuta definitiva:
a) censura
b) sospensione temporanea
c) esclusione.
Entro trenta giorni dall'inoltro della comunicazione scritta l'associato potrà ricorrere contro il provvedimento di sospensione o esclusione adottato dal Consiglio Direttivo presso il collegio dei Probiviri, che risolverà la questione in veste di Collegio Arbitrale, amichevole compositore, con lodo irrituale.
Gli associati contro i quali è stato emesso un provvedimento del Consiglio Direttivo, o che sono di diritto sospesi, non possono ripetere le quote associative versate, restando obbligati a versare quella relativa alla stagione sportiva in corso. Se peraltro il rapporto associativo cessa prima del 31 dicembre la quota associativa dovuta dal socio escluso è dimezzata.

QUOTE ASSOCIATIVE
Art. 6) L'entità della quota associativa viene determinata dal Consiglio Direttivo. Dietro proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea potrà stabilire quote associative differenziate, in relazione agli eventuali vari inquadramenti professionali.
La quota associativa, inoltre, non è rivalutabile ed è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

DIRITTI DEI SOCI
Art. 7) Gli associati hanno diritto di:
  • frequentare la sede dell'Associazione;
  • usufruire di tutti i servizi di consulenza ed assistenza organizzati e predisposti dall'Associazione;
  • partecipare alle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
Gli associati decadono dall’esercizio dei diritti indicati al comma precedente in caso di mancato versamento della quota associativa entro il 31 agosto di ogni stagione sportiva.

DOVERI DEI SOCI
Art. 8) Gli associati hanno il dovere di:
  • rispettare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché le norme emanate dall'ordinamento sportivo;
  • impegnare la propria capacità professionale per favorire il miglioramento e il potenziamento dell'Associazione;
  • partecipare ai corsi formativi e di aggiornamento organizzati dall'Associazione o da essa promossi.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9) Gli Organi dell'Associazione sono:
a) l'assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) i Vice Presidenti;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri.
Le cariche sociali non sono retribuite, salva diversa determinazione dell'Assemblea straordinaria e salve le facoltà del Consiglio di stabilire compensi per i propri membri che svolgono specifici incarichi.

ASSEMBLEE
Art. 10) L'Assemblea è composta dagli associati che siano iscritti da almeno due mesi, che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Il presidente dell’assemblea è eletto a maggioranza dei presenti, potendo ricoprire tale carica anche soggetto non associato. In Assemblea l'associato ha diritto ad un voto. Egli inoltre può rappresentare un massimo di altri cinque associati, previa esibizione di apposite deleghe scritte. Le Assemblee sono convocate dal Presidente o, in sua assenza da un Vice Presidente, con preferenza per il più anziano di età. Il Segretario dell'Assemblea è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente fra i componenti dell'Assemblea medesima.
Gli avvisi di convocazione dell' Assemblea, con l'ordine del giorno, sono inviati agli associati con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Fino a dieci giorni prima della seduta, ciascun socio può far pervenire alla Segretaria dell'Associazione la richiesta scritta per l'inserimento nell'ordine del giorno di un argomento di suo interesse. La Segreteria provvede in tal caso a far pervenire entro cinque giorni dall'adunanza, a mezzo comunicazione telegrafica o telefax, l'integrazione dell'ordine del giorno. Nello stesso termine la Segreteria provvederà alla affissione della integrazione dell'ordine del giorno dell'albo presso la sede dell'Associazione. Tale ultimo adempimento determinerà la regolare convocazione delle assemblee.
Per la validità dell'assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza dei tre quinti degli associati aventi diritto a parteciparvi; mentre, in seconda convocazione, è sufficiente la partecipazione di non meno di un terzo degli stessi.
Per le modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto è necessaria la convocazione di apposita Assemblea straordinaria e la presenza, in seconda convocazione, della maggioranza degli aventi diritto a partecipare all’Assemblea medesima, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.
Fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno due ore. Per questioni di particolare importanza, sulle quali sia necessario deliberare con urgenza, l'Assemblea può riunirsi in sessione straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo o di un quinto degli associati.

COMPITI DELLE ASSEMBLEE
Art. 11) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta per stagione sportiva.
Nell'Assemblea ordinaria le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati.
Spetta all'Assemblea ordinaria:
  • discutere ed approvare la relazione sull'attività associativa presentata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
  • discutere ed approvare la relazione annuale ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo, redatti dal Consiglio Direttivo secondo le disposizioni statutarie;
  • approvare le quote di associazione annuali;
  • eleggere ogni quattro stagioni sportive, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il collegio dei Probiviri.
    Spetta all'Assemblea Straordinaria:
  • deliberare le modifiche dello Statuto e dell’Atto Costitutivo;
  • proclamare la decadenza prima del termine del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Direttivo, fatte salve le ipotesi di decadenza dichiarate dallo stesso Consiglio Direttivo;
  • deliberare lo scioglimento dell'attività dell'Associazione;
  • stabilire eventuali compensi per titolari di cariche sociali;
  • individuare categorie professionali entro le quali inquadrare i soci a seconda del loro settore di specializzazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese sia in prima sia in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ELEZIONI
Art. 12) Prima dell'Assemblea il Consiglio Direttivo predispone l'elenco completo degli associati. il voto viene espresso mediante presentazione in busta chiusa di una lista che contenga i nominativi dei candidati prescelti in numero non superiore al numero dei membri di ciascun organo.
Risulteranno per primi eletti i nomi che avranno raccolto il maggior numero dei voti.

SCRUTATORI
Art. 13) Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina due scrutatori fra i presenti ammessi al voto. Al termine della votazione, questi, con l'assistenza del Segretario dell'Assemblea, procedono allo spoglio delle schede ed il Presidente comunica subito i risultati dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14) Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione deliberando su tutta la sua attività salvo quanto assegnato dallo Statuto all'Assemblea e al Presidente. Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri necessari alla gestione dell'Associazione, con facoltà di delegare specifici incarichi anche retribuiti, a singoli Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo. I suoi compiti sono:
• amministrazione e gestione dell'Associazione;
• redazione del rendiconto economico finanziario consuntivo;
• esecuzione alle delibere assembleari;
• predisposizione dell'ordine del giorno per l'Assemblea;
• assegnazione di compiti ai suoi membri, determinandone modalità ed eventuali compensi;
• nomina di speciali Commissioni per lo studio e la formulazione di proposte e di risoluzioni;
• ogni decisione in ordine alla tutela in sede civile e penale dell'Associazione e dei suoi associati.
Il Consiglio Direttivo dispone dei più ampi poteri, sia di indirizzo, sia operativi, relativamente agli aspetti logistici e organizzativi riguardanti l’inquadramento e l’attività associativa dei soggetti operanti nel settore dilettantistico, adottando, all’uopo, ogni più opportuna determinazione.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario, anche esterno al Consiglio stesso.
Art. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da 15 (quindici) membri, secondo quanto viene stabilito dall'Assemblea ogni quadriennio sportivo prima delle elezioni, scelti fra i soci.
Essi rimangono in carica per la durata di quattro stagioni sportive e sono rieleggibili.
Il Consiglio si riunisce nella sede sociale, o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno quattro volte per stagione sportiva, su invito del Presidente o di almeno quattro consiglieri.
L'avviso di convocazione deve essere inoltrato per via telegrafica o a mezzo telefax, con anticipo di almeno cinque giorni. Il Consiglio è validamente costituito con la partecipazione come minimo di 6 (sei) componenti, di cui almeno 2 (due) tra il Presidente ed i Vice-Presidenti. Le deliberazioni sono a prese a maggioranza assoluta dei presenti, prevalendo a parità di voti, quello del Presidente, o del Vice-Presidente più anziano in carica, ove il primo non fosse presente. I Consiglieri che, senza valida giustificazione, sono assenti alle riunioni del Consiglio per tre sedute consecutive, o comunque no partecipino almeno alla metà delle sedute nel corso della stagione sportiva, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio. In caso di decesso, dimissioni o comunque cessazione dell'incarico di un membro, allo stesso subentra il primo dei non eletti.

PRESIDENTE
Art. 16) Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri entro quindici giorni dall'insediamento; per l'elezione è necessaria la maggioranza dei voti dei Consiglieri eletti.
Il Presidente rimane in carica per quattro stagioni sportive ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale e processuale dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo, ha la firma sociale e può rilasciare mandati ad lites e ad negotia per l'esercizio dei poteri conferitigli. Nel caso che il Presidente cessi dalla carica prima della fine del mandato, il Consiglio provvede entro un mese ad eleggere il nuovo Presidente. Se tuttavia, mancano meno di sei mesi alla scadenza del Consiglio, la carica viene assunta dal Vice Presidente designato dal Consiglio.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 17) L'Assemblea elegge fra i rappresentanti degli associati il Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente, due componenti effettivi e due supplenti che durano in carica quattro stagioni sportive e sono rieleggibili.
Nel caso di cessazione dalla carica di un revisore effettivo e supplente è chiamato a far parte del Collegio il primo dei non eletti dall'Assemblea.
Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto.
Accerta la regolare tenuta dei libri e presenta annualmente una relazione in materia all'Assemblea.
E' incompatibile l'appartenenza al Collegio dei Revisori dei Conti ed al consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 18) L'Assemblea elegge fra i soci, e/o fra i non soci, il Collegio dei Probiviri composto di tre membri effettivi di cui uno Presidente, e due supplenti che durano in carica quattro stagioni sportive e sono rieleggibili. I membri del collegio esterni all'Associazione vengono scelti fra persone appartenenti alla Magistratura o iscritte all'albo degli Avvocati e Procuratori Legali. I caso di cessazione dalla carica di uno dei membri effettivi subentra il membro supplente più anziano di età.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
• valutare le infrazioni al presente Statuto ed i provvedimenti disciplinari irrogati agli associati. Il Collegio dei Probiviri interviene su invito del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta dell' associato;
• svolgere funzioni, se concordemente richieste dalle parti, di Collegio Arbitrale, amichevole compositore di eventuali controversie fra gli associati e l'Associazione e delle vertenze fra associati che abbiano stretto riferimento con l'attività professionale.

REINDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
Art. 19) L' esercizio sociale ha inizio il primo luglio di ciascun anno e termina il trenta giugno dell'anno successivo.
Entro il termine della stagione sportiva successiva a quella di riferimento, l'Assemblea deve approvare il rendiconto economico e finanziario.
In ogni caso durante la vita dell'Associazione, si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

FONDI VINCOLATI
Art. 20) La destinazione di fondi a riserva e/o a specifiche finalità, attività e/o utilità, connesse o comunque collegate agli scopi sociali dell’Associazione, è vincolata ad apposita delibera dell’Assemblea ordinaria, assunta con le modalità e le maggioranze di cui agli articoli n. 10 e 11 del presente Statuto.
La destinazione dei fondi di cui al comma precedente potrà essere revocata, modificata, integrata o sostituita esclusivamente a seguito di successiva delibera assembleare ordinaria , adottata con le modalità e le maggioranze di cui agli articoli n. 10 e 11 del presente Statuto
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SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 21) Qualora l'Assemblea straordinaria deliberi lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, provvederà a nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di rimanenza attiva il patrimonio dell'Associazione dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA TRANSITORIA
Art. 22) Abrogato



 
 






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